Riportiamo di seguito l’articolo di Fernando Pepe, pubblicato da Diritto 24, sul tema dei rapporti commerciali interni alla filiera agroalimentare, spesso caratterizati da uno squilibrio sfavorevole al produttore/fornitore, danneggiato da pratiche sleali. Sul punto il recente intervento dell’Unione Europea.
La Direttiva recentemente assunta dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 17 aprile 2019 (Direttiva UE 2019/633) nasce dalla volontà di far fronte ai considerevoli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari.
Tali squilibri hanno determinato pratiche sleali consistenti nell’imposizione, da parte dei partner commerciali più grandi e potenti, di accordi a proprio vantaggio nelle operazioni di vendita della filiera agro-alimentare.
Dette pratiche – in contrasto con i principi di buona fede e correttezza – sovente impongono ingiustificati e sproporzionati rischi economici nei confronti della controparte più debole, di norma il produttore della filiera agro-alimentare.
Alcuni comportamenti sono così manifestamente sleali, e purtroppo frequenti, da aver determinato la Legislazione dell’Unione Europea all’introduzione di un livello minimo di tutela, rispetto a pratiche commerciali sleali e frequenti.
Spetterà poi agli Stati Nazionali, fermo il livello minimo di tutela determinato dalla Direttiva Comunitaria in oggetto, armonizzare – adottandole o mantenendole – le normative nazionali nel contrasto a pratiche commerciali sleali.
I beneficiari della Direttiva Comunitaria dovrebbero essere i produttori agricoli e le persone fisiche e giuridiche che forniscono prodotti agricoli e alimentari, comprese le Organizzazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni, quest’ultime, comprendenti, altresì, le Cooperative.
Tali produttori sono particolarmente vulnerabili a pratiche commerciali sleali, che determinano un impatto negativo sulla loro sostenibilità economica.
La Direttiva individua, ai fini della valutazione del potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti, il criterio del fatturato annuale, essendo evidente che una notevole forza contrattuale economica di una delle parti (per il solito l’acquirente), può determinare uno squilibrio nel potere contrattuale delle parti.
La Direttiva si applica alle transazioni commerciali effettuate tra imprese o tra imprese ed Autorità Pubbliche che agiscano quali acquirenti, mentre non si applica agli accordi tra fornitori e consumatori.
La Direttiva, quale livello minimo di tutela, qualifica come pratiche commerciali sleali: il mancato pagamento al fornitore oltre 30 giorni per i prodotti agricoli alimentari deperibili ed oltre 60 giorni per gli altri prodotti; l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini con preavviso troppo breve al fornitore; modifiche unilaterali, da parte dell’acquirente, alle condizioni di un accordo di fornitura; richiesta, da parte dell’acquirente al fornitore, di pagamenti non connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari del fornitore; il rifiuto dell’acquirente di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura; la violazione, da parte dell’acquirente, di obblighi di riservatezza in tema di segreti commerciali del fornitore; la minaccia di ritorsioni da parte dell’acquirente quando il fornitore si avvalga di diritti riconosciuti dalle normative.
Allo scopo di vigilare sull’attuazione delle tutele accordate dalla Direttiva Comunitaria, è prevista la designazione negli Stati membri di Autorità di Contrasto che coopererà con le altre Autorità di Contrasto degli Stati membri, riunendosi, almeno una volta all’anno, per discutere le migliori pratiche, scambiare reciproche informazioni sulle misure adottate e potenziare il contrasto delle pratiche commerciali sleali.
E’ poi prevista, nella Direttiva in commento, la possibilità da parte dei fornitori di prodotti agro-alimentari, di presentare denunce all’Autorità di Contrasto dello Stato in cui è stabilito l’acquirente sospettato di pratica commerciale vietata ed è, altresì, riconosciuto il diritto che la denuncia possa essere presentata, su richiesta di uno o più membri, da parte delle Associazioni di Produttori e/o Fornitori.
Nell’ambito della tutela del denunziante gli Stati membri assumeranno misure atte ad evitare alcuna informazione sull’identità del denunziante, o altre informazioni la cui divulgazione sarebbe lesiva dell’interesse del denunziante.
I poteri dell’Autorità di Contrasto sono considerevoli, potendo avviare e condurre indagini; richiedere alle parti tutte le informazioni per le indagini sulle pratiche commerciali vietate; effettuare ispezioni senza preavviso; adottare decisioni quando accerti la violazione dei divieti sulle pratiche commerciali sleali; imporre sanzioni, anche pecuniarie; pubblicare le decisioni.
Il tutto attraverso l’adozione di provvedimenti, da parte degli Stati membri, che tutelino, per tutte le parti interessate, il diritto di difesa.
La Direttiva Comunitaria in oggetto, obbliga gli Stati Nazionali ad adottare e pubblicare, entro il 1° maggio 2021, le Disposizioni Regolamentarie e Legislative, necessarie per conformarsi alla Direttiva e gli Stati membri dovranno applicare le suddette misure entro il 1° Novembre 2021.
Le tutele accordate dalla Direttiva Comunitaria mirano a salvaguardare il comparto della filiera agro-alimentare, comparto di particolare interesse per l’economia italiana che da tempo vede un notevole depauperamento degli interessi, non solo economici, dei produttori rispetto a comportamenti che alcuni rilevanti gruppi di acquisto hanno assunto, determinando notevoli ed ingiustificati squilibri nei rapporti commerciali.
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