Durc, apprendistato, benefici contributivi: illegittime le pretese dell’Inps

Di seguito l’approfondimento a firma di Valentina Pepe, con la collaborazione dell’associate Giuseppe Piccolo, pubblicato da 4cLegal sul tema del recupero di benefici contributivi da parte dell’INPS a seguito del mancato tempestivo adempimento – ritenuto tale dall’ente previdenziale – dell’Invito a regolarizzare, ex art. 4, co. 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.1.2015, da parte di una società.

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Si tratta di una tematica di grande attualità, considerato che da tempo INPS ha avviato un’azione sistematica di recupero dei benefici contributivi già fruiti dalle aziende nell’ipotesi in cui – ritenuto il mancato possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva – l’azienda non ottemperi, entro il termine di 15 giorni, all’invito a regolarizzare inviatole dall’istituto previdenziale.

Nel caso esaminato dalla Corte, la società aveva proposto opposizione avverso due Avvisi di Addebito per il recupero di benefici contributivi (inerenti a rapporti di apprendistato) ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, emessi dall’INPS per aver la stessa società – secondo l’Istituto – adempiuto tardivamente all’Invito a regolarizzare ex art. 4, co. 1, DM 30.1.2015.

Ebbene la Corte milanese, aderendo alle tesi difensive della società ha ritenuto, in primis sotto il profilo <sostanziale>, che il regime contributivo (agevolato e ridotto) previsto per il rapporto di apprendistato non può essere ritenuto beneficio contributivo ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006, e quindi non può essere incluso nel novero dei benefici revocabili da Inps ai sensi dalla norma in esame. Considerato, quindi, che tali sgravi sono ordinariamente e generalmente connessi alla totalità dei rapporti di apprendistato, gli stessi costituiscono la regola dello sgravio e non una <eccezione>, cosicché sono comunque esclusi “dal novero dei benefici contributivi –subordinati al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006”.  E quindi non possono essere <revocati>, e comunque pretesi <in restituzione>, da Inps sulla base delle previsioni dello stesso art. 1, comma 1175, della L. 296/2006 (cfr. anche Circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008 pure richiamata dalla sentenza in esame nonché Circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 gennaio 2016).

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