Pubblichiamo l’articolo scritto dall’avvocato Fernando Pepe per Diritto 24
Il 25 settembre 2014 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno legge n. 1629 relativo alla “disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali”.
Tale disegno è stato incamerato dal Senato della Repubblica, come annunciato nella seduta pomeridiana n. 320 del 30 settembre 2014.
Il disegno di legge n. 1629, se approvato, andrà ad incidere profondamente sulla normativa afferente la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali introdotta dall’art. 31 del D.L. 201/2011, che aveva modificato l’art. 3 comma I lettera d-bis del D.L. 223/2006.
In virtù dell’attuale art. 31 D.L. 201/2011, le attività commerciali vengono ora svolte senza i limiti/prescrizioni relative al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Le disposizioni introdotte dal D.L. 201/2011 sulla liberalizzazione degli orari afferenti l’apertura degli esercizi commerciali avevano, come noto, determinato notevoli contrasti con le Regioni e, in tale contesto, era intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 299 del 2012 e nn. 27 e 38 del 2013, nelle quali era stato affrontato e ribadito il principio secondo il quale le norme sugli orari degli esercizi commerciali fossero qualificabili come norme di tutela della concorrenza, quindi soggette alla normativa nazionale non derogabile da quella regionale.
Il disegno di legge n. 1629/14 – pur mantenendo il principio generale, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza doversi rispettare orari di apertura o chiusura, obbligo di chiusura domenicale, obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale – introduce, individuandole, una serie di eccezioni al detto principio, prevedendo che in dodici giorni festivi dell’anno specificatamente indicati (il 1^ gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il 1^ maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1^ novembre, l’8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre) le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva.
Essendo evidente dalla disposizione in esame un impatto dirompente sul principio di tutela della concorrenza, nel disegno di legge è introdotto come “espediente” riequilibrante il divieto, la possibilità, per ciascun esercente/attività di vendita al dettaglio, di derogare all’obbligo di chiusura – relativamente ai dodici giorni di specifico riferimento – fino ad un massimo di sei giorni, liberamente individuati dall’esercente tra i dodici giorni indicati nel testo normativo.
Alcune esclusioni ulteriori alla chiusura dei dodici giorni festivi sono peraltro applicate a determinate tipologie di attività (tra le quali: somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locate, stazioni di servizio autostradali -qualora le attività di vendita ivi previste siano svolte in maniera esclusiva- e le sale cinematografiche).
La nuova disciplina, a seguito della prossima approvazione del disegno di legge n. 1629 al Senato, si pone dunque in senso limitativo al generale principio introdotto dal D.L. n. 201/2011 a tutela della libertà di concorrenza, principio di rango costituzionale, con importanti conseguenze per l’attività svolta dagli esercizi commerciali.