È ancora dibattito sulla nuova formulazione dell’art. 42 del CCNL Logistica, ovvero la “Clausola sociale” a tutela del personale occupato negli appalti. A un anno dalla stipula dell’accordo di rinnovo permangono i dubbi applicativi: il punto dell’avvocato Valentina Pepe su 4cLegal.
A distanza di quasi un anno dalla stipula dell’Accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, permane la situazione di “non piena chiarezza” circa gli ambiti applicativi del nuovo Accordo. Uno degli elementi maggiormente dibattuti dell’Accordo è la nuova formulazione dell’articolo 42 che sostituisce quella precedentemente contenuta agli articoli 42 (Appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci) e 42-bis (Cambi di appalto) del CCNL 1° agosto 2013.
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Le associazioni di categoria CONFTRASPORTO (che raggruppa FAI, FIAP, UNITAI, FERDERTRASLOCHI e FEDERLOGISTICA), ASSOTIR e ANITA hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo “con riserva di approvazione da parte dei propri organi direttivi” ma, ad oggi, non si ha notizia dell’approvazione dell’accordo di rinnovo da parte di tutti i firmatari.
Uno degli elementi maggiormente dibattuti dell’Accordo è la nuova formulazione dell’articolo 42 che sostituisce quella precedentemente contenuta agli articoli 42 (Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci) e 42-bis (Cambi di appalto) del CCNL 1° agosto 2013.
Le Parti, con il dichiarato fine di contrastare i “crescenti fenomeni di illegalità” e di garantire il “pieno rispetto della normativa e della disciplina sugli appalti”, individuano anzitutto gli stringenti requisiti per la legittimità dei contratti di appalto, mutuando la gran parte degli indici e requisiti fissati negli anni dalla giurisprudenza in tema di genuinità degli appalti: in primis, l’obbligo di selezionare solo appaltatori che applicano lo stesso CCNL, con divieto di subappalto (comma 2); ancora, vengono fissati i requisiti di solidità economica e finanziaria, di adeguata organizzazione, di capacità e professionalità dei soggetti economici “affidatari” degli appalti (comma 3); ai commi 4 e ss. si prevedono vincoli stringenti sia con riferimento al contenuto che agli effetti del contratto di appalto stipulato in difformità alle prescrizioni del Contratto Collettivo. Al comma 5 dell’art. 42 le parti sindacali tipizzano, poi, alcune ipotesi di inadempimento dell’appaltatore che “saranno motivo di risoluzione del contratto di appalto”.
La nuova clausola sociale
Nonostante il carattere stringente delle previsioni appena esaminate, che introducono una vera e propria codificazione dei requisiti di legittimità dei contratti di appalto, è la seconda parte dell’art. 42 dell’Accordo del dicembre 2017 ad aver fatto emergere le maggiori divergenze tra le organizzazioni sottoscrittrici.
Ciò in quanto la seconda parte dell’art. 42 (commi 7 e ss) introduce nel settore, in materia di cambio appalto, una nuova “clausola sociale” che – con l’obiettivo di tutela del personale occupato negli appalti – detta una procedura e degli obblighi dal contenuto assai stringente, evidentemente mutuati dalla previsione dell’art 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda e ramo d’azienda.
Ed infatti, mentre il precedente CCNL imponeva, in tema di “cambio appalto”, l’espletamento di una procedura consultiva senza porre in capo all’appaltatore subentrante un obbligo di reimpiego del personale dell’appaltatore uscente, il nuovo art. 42 del CCNL è andato a stravolgere completamente la precedente impostazione.
La nuova norma contrattuale, nel solco del Codice degli Appalti Pubblici e di altri CCNL privati, prevede un vero e proprio obbligo – in capo a Committente e appaltatore subentrante – di includere nel nuovo contratto di appalto il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nel precedente appalto da almeno 6 mesi continuativi. Il tutto, con mantenimento dell’anzianità pregressa, dei trattamenti salariali e dei diritti normativi, ivi compresa l’applicazione della legge n. 92/2012 per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015.
Libertà d’impresa e tutela occupazionale
Alla luce di quanto esposto, pare legittimo domandarsi se la nuova previsione dell’art. 42 CCNL determini una legittima compressione dell’autonomia e della libertà d’impresa in tutte quelle ipotesi di cambio appalto caratterizzate da “discontinuità tra il “nuovo” e “vecchio” appaltatore e da reale autonomia e struttura organizzativa ed operativa in capo all’appaltatore subentrante.
Si consideri infatti che la regolamentazione contenuta nell’art. 42 CCNL risulta più stringente rispetto alla disciplina di legge, posto che l’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276 / 2003 (nel testo riformato nel 2016) prevede il passaggio diretto dei lavoratori occupati nell’appalto – senza soluzione di continuità e a parità di condizioni – solo in assenza di elementi di discontinuità tra il “nuovo” e “vecchio” appaltatore. In altre parole, la scelta del legislatore è di imporre l’applicazione degli effetti lavoristici dell’art. 2112 c.c. solo ai casi, pur frequenti, nei quali il cambio appalto sia riconducibile ad una fattispecie di trasferimento di ramo d’azienda per l’assenza di elementi di discontinuità e di autonomia in capo all’appaltatore subentrante.
Incerta appare anche la tenuta della previsione contrattuale in caso di contenzioso giudiziale, considerato che – come statuito dalla recente giurisprudenza in materia – la clausola sociale si colloca comunque nella cornice dell’equo contemperamento delle esigenze di tutela occupazionale ex art. 35 Cost. e della libertà d’impresa ex art. 41 Cost. e deve necessariamente conformarsi ai principi nazionali e comunitari: pertanto, in applicazione della clausola sociale, l’appaltatore subentrante deve sì “prioritariamente” assumere gli stessi lavoratori che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, “ma a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante” (Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4079).
D’altra parte, come pure stabilito di recente dall’ANAC con le Linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali del 14 maggio 2018 – seppure nel settore degli appalti pubblici – “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore”.
Si tratterà quindi di valutare se, in sede applicativa, l’art. 42 del CCNL in commento supererà il vaglio giudiziale, senza subire il contraccolpo della migrazione delle imprese verso CCNL meno rigidi in materia di cambio appalto.
In tale contesto, un elemento di soccorso rispetto alla problematica dell’equilibrio fra istanze di tutela dei lavoratori e libertà d’impresa e della tenuta della clausola sociale, potrebbe discendere dalla valenza che, in ambito applicativo, verrà attribuita all’ultima parte del comma 9 dell’art. 42 del CCNL in commento, che introduce nella clausola sociale in commento il riferimento all’autonomia dell’impresa appaltante: “Quanto sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute”.