Di seguito l’articolo a firma di Valentina Pepe e Benedetto Fratello, pubblicato da Diritto24, sulla disciplina in materia di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell’Autotrasporto di merci per conto terzi per l’annualità 2019, in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2019 (D.M. 22 luglio 2019 n. 337 ).
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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 277 del 26 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – D.M. 22 luglio 2019 n. 337 (con le modifiche parimenti pubblicate del D.M. 27 agosto 2019 e del D.M. 16 ottobre 2019) che disciplina le modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell’Autotrasporto di merci per conto terzi per l’annualità 2019.
Il D.M. 22 luglio 2019, n. 337 destina – all’intero comparto – 5.000.000 di €uro per l’incentivazione e l’agevolazione di interventi, azioni di formazione e aggiornamento professionale, individuando quali destinatari “le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni”.
Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al REN – Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie, iscritti nella sezione speciale del predetto Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro il termine perentorio del “13 dicembre 2019”, in via telematica – sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente – secondo le modalità descritte dal D.M. 16 ottobre 2019, “a pena di inammissibilità”.
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:
➢ euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
➢ euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
➢ euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
➢ euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).
L’erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà “al termine della realizzazione del progetto formativo”, che dovrà essere completato “entro il termine perentorio del 3 giugno 2020”.
“ Entro e non oltre il 16 settembre 2020″ dovrà essere inviata in via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all’atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme.
Entro il giorno “11 marzo 2020”, verrà conclusa la verifica dei requisiti di ammissibilità e gli Enti preposti comunicheranno ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l’eventuale esclusione. In contestualità, si procederà alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “dell’elenco delle domande presentate […] completo dell’indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l’indicazione dell’avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l’evoluzione delle singole fasi procedimentali”.
Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, verrà redatto l’elenco delle imprese ammesse al contributo che verrà comunicato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, “sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l’eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l’esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l’iniziativa”.
L’impresa è esclusa dal beneficio del contributo in caso di:
a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal D.M. 22 luglio 2019;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario;
c) mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.
Nel caso in cui il contributo fosse già stato erogato, “l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi”, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
L’articolo è disponibile anche nella versione pdf.