Il 14 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 13 giugno 2023 n.69 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”).
Tale normativa, all’articolo 25, ha previsto alcune modifiche al D.lgs. 8 novembre 2021 n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, sul quale il nostro Studio ha pubblicato un precedente volume, edito con Il Sole 24 Ore, reperibile a questo link.
A questo link è disponibile il testo della nuova normativa, di cui segnaliamo le seguenti significative modifiche apportate:
- all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 198/2021, prevedendo l’applicazione delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali anche alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori “stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi, quando l’acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato” sia dei fornitori che dell’acquirente;
- all’articolo 4 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 198/2021, definendo “pratica commerciale sleale” “l’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve”. La disposizione del D.Lgs. 198/2021 così modificata qualificava pratica commerciale sleale “l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni” e demandava ad un Regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali l’individuazione dei casi particolari nonché i settori nei quali sarebbero stati ammissibili termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
- all’articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 198/2021, consentendo anche ai “fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi” di presentare denunce all’ICQRF (Autorità di contrasto italiana) “quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale”.